Se si sbaglia aliquota della cedolare secca sanzioni senza raddoppio
Solo l’omessa o infedele dichiarazione del canone legittima il raddoppio
Per effetto dell’art. 1 comma 7 del DLgs. 471/97, “Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2”.
In ragione di quanto esposto, la sanzione sarà:
- dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio con un minimo di 500 euro;
- dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione del medesimo canone locatizio.
Attualmente, la giurisprudenza non sembra ancora essere stata investita della questione.
Per come è formulata la ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41