Eccezione di compensazione del credito verso il fallito in sede ordinaria
La domanda riconvenzionale deve essere proposta nella forma dell’ammissione al passivo
Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, la domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale e diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, è soggetta al rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. del RD 267/42 e deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria.
L’istanza deve eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà
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