Cessioni INTRA assimilate al di fuori dell’esterometro
La comunicazione è dovuta per le sole operazioni con controparti non stabilite in Italia
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) intercetta tutte le cessioni e prestazioni la cui controparte non è stabilita ai fini IVA in Italia.
Sul piano soggettivo, sono tenuti a trasmettere i dati tutti coloro che sono stabiliti in Italia, mentre ne sono esclusi i non residenti che abbiano nominato nel territorio dello Stato un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 del DPR 633/72) o che si siano identificati direttamente ai fini IVA (art. 35-ter del DPR 633/72).
Fatte queste premesse, l’obbligo comunicativo riguarda, con tutta evidenza, anche le cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, per le quali, oltre agli altri requisiti, il cessionario è un soggetto passivo in un altro Stato membro della Ue.
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