La cessazione degli amministratori ha effetto dalla nuova accettazione
Da questo momento decorre il termine, per i sindaci, per l’iscrizione al Registro delle imprese
Il nostro ordinamento non contempla l’istituto della “conferma” dell’amministratore di società di capitali che, scaduto dalla carica ai sensi dell’art. 2383 comma 2 c.c., venga rinominato dall’assemblea dei soci. Di conseguenza, qualora quest’ultima dovesse rieleggere il medesimo soggetto appena scaduto, non si verificherebbe, appunto, la conferma dell’incarico, ma la scadenza dalla carica e la contestuale rinomina ad amministratore, con una cessazione da iscrivere nel Registro delle imprese, a cura del Collegio sindacale, entro trenta giorni dalla nuova accettazione.
A stabilirlo è il Tribunale di Foggia, nella sentenza del 15 settembre, alla luce dei principi forniti dalla Cassazione nell’ordinanza di rinvio n. 4498/2020.
Nel caso di specie, ...
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