Nella liquidazione controllata attivo acquisibile solo sino all’esdebitazione
Riduzione dell’attivo a danno dei creditori con procedure più rapide
Con due pronunce, a pochi giorni di distanza tra loro, il Tribunale di Verona e quello di Mantova sono intervenuti in tema di formazione dell’attivo delle procedure di liquidazione controllata ex art. 268 del DLgs. 14/2019, precisando che l’attivo è acquisibile solo sino alla dichiarazione di esdebitazione, mentre tutti i beni (quote di stipendi e pensioni compresi) acquisiti successivamente a tale data restano nella sfera patrimoniale del sovraindebitato, che può liberamente disporne.
La novità non è di poco conto e impatterà su tutte le future procedure.
I due arresti giurisprudenziali contengono interessanti spunti per i debitori, e in particolare per i loro advisor, al fine di introdurre ricorsi e piani di liquidazione che abbiano possibilità di concreto successo.
Il Tribunale ...
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