Credito detraibile se le imposte estere sono «definitive»
Le somme versate a titolo d’acconto difettano del requisito
Affinché spetti il credito ex art. 165 del TUIR per le imposte versate all’estero sui redditi ivi prodotti, occorre verificare la “natura similare” e la “definitività” delle imposte oggetto di versamento nell’altro Stato.
Sul primo aspetto, come specificato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2016 (§ 6.1), la quale muove nel solco della circ. n. 9/2015, sono accreditabili le imposte sui redditi ovvero quelle aventi natura similare. Tale caratteristica del tributo estero deve essere verificata basandosi sui princìpi e le disposizioni previsti dall’ordinamento tributario italiano, motivo per il quale la circ. n. 35/2016 ritiene accreditabile “la prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto consista nel possesso di un reddito”.
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