Col lavoro interamente in nero non sanzionata l’omessa comunicazione di cessazione
L’INL chiarisce quando tale sanzione risulta applicabile in relazione a un rapporto di lavoro sommerso
Tra le sanzioni minori non applicabili nell’ipotesi di irrogazione contestuale della maxisanzione per lavoro “nero” rientra anche quella prevista per l’omessa comunicazione telematica di cessazione. Questo quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, con la nota n. 2089/2022, ha risposto a un preciso quesito formulato da una propria articolazione territoriale, in merito all’applicabilità o meno della sanzione di cui all’art. 21 comma 1 della L. 29 aprile 1949 n. 264, come sostituito dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 297/2002, per l’omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
L’impiego di lavoratori privi di regolare assunzione, c.d. “lavoro nero”, è punito nel nostro ordinamento dall’art.
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