Enti di investimento sempre con bilancio abbreviato
Tali enti non sono mai esonerati dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione
L’art. 2435-ter comma 5 c.c., inserito dall’art. 24 comma 2 lett. c) della L. n. 238/2021 (legge europea 2019-2020) in vigore dal 1° febbraio 2022, stabilisce che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano:
- le semplificazioni previste per le micro imprese, allorché non superino i limiti in proposito previsti dalla disciplina codicistica;
- l’art. 2435-bis comma 6 c.c., ai sensi del quale le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione se indicano nella Nota integrativa il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, con l’indicazione ...
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