Il fallito non ha diritto al silenzio rispetto al curatore
Le difficoltà di cassa, inoltre, non rilevano se gli inadempimenti sono sistematici
La Cassazione, nella sentenza n. 40791/2022, si sofferma su due interessanti aspetti delle fattispecie di:
- bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 216 e 223 comma 1 del RD 267/42);
- fallimento causato da operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42).
Quanto alla prima fattispecie, si precisa come al diritto al silenzio dell’imputato in sede di giudizio penale non corrisponda un analogo diritto nell’ambito della procedura fallimentare in ordine alla destinazione dei beni non ritrovati dal curatore fallimentare. Ciò in quanto il fallito – e, nel caso di società, l’amministratore di questa – ha l’obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio.
La responsabilità dell’imprenditore per la conservazione ...
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