Il deposito tardivo della ricevuta di spedizione non salva dall’inammissibilità
Decorsi i 30 giorni, l’inammissibilità si è infatti verificata
Con la sentenza 27 ottobre 2022 n. 31879, la Corte di Cassazione ha ribadito che è inammissibile il ricorso o l’atto di appello notificato a mezzo del servizio postale, nel caso in cui “il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”.
Ai sensi degli artt. 22 e 53 del DLgs. 546/92, la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto ...
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