Per il prestanome riciclaggio solo in concorso
Nei suoi confronti non è possibile ricorrere alla posizione di garanzia di cui all’art. 40 comma 2 c.p.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’amministratore di diritto, mero prestanome, per i reati di riciclaggio o autoriciclaggio posti in essere dall’amministratore di fatto, non può farsi leva sulla posizione di garanzia di cui all’art. 40 comma 2 c.p., ma solo sulle previsioni che reggono il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.
Potrebbe essere questa la sintesi della sentenza n. 43969/2022 della Cassazione, relativa a un caso in cui l’amministratore di diritto (prestanome) di una società veniva indagato, e posto agli arresti domiciliari, per i reati tributari, di bancarotta, di riciclaggio e autoriciclaggio perpetrati da coloro che gestivano di fatto la stessa (cfr. anche Cass. n. 43968/2022 e la più recente Cassazione n. 47528, depositata
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