Assicurazioni per la riparazione dei veicoli in esenzione IVA
La peculiarità della prestazione esclude l’accessorietà alle prestazioni consulenziali
Con la sentenza n. 35135 del 29 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha sancito l’autonoma qualificazione della prestazione assicurativa rispetto all’operazione commerciale cui la stessa è correlata, non trattandosi di un’unica prestazione economica indissolubile ed essendo autonomo l’interesse sotteso a ciascuna delle prestazioni.
Nel caso esaminato, un soggetto passivo prestava servizi di consulenza tecnico-commerciale a concessionari operanti nel commercio delle auto nuove e usate, fornendo le polizze assicurative relative alla garanzia spettante agli acquirenti in caso di soccorso stradale. L’Agenzia delle Entrate disconosceva il regime di esenzione IVA applicato alle prestazioni di fornitura delle polizze, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 2) del DPR
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