Nuovo contributo di solidarietà temporaneo contro il caro bollette
Contributo per chi produce, importa, distribuisce o vende energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi applicato sull’eccedenza del reddito IRES
L’art. 28 del Ddl. di bilancio 2023 introduce – quale “misura nazionale equivalente” del contributo temporaneo istituito ai sensi del Regolamento Ue 2022/1854 – un “contributo di solidarietà temporaneo per il 2023” a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
Sono esclusi dal perimetro soggettivo del contributo i soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché le piccole e microimprese che esercitano l’attività