Risparmio dell’imposta sulle donazioni con partecipazioni conferite in realizzo controllato
Il conferimento prima della donazione abbatte il carico dell’imposta
Nel caso di partecipazioni che non sono di controllo di diritto ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ma che rappresentano almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria e/o almeno il 25% del capitale o patrimonio della partecipata (2% e/o 5%, nel caso di società quotata), la scelta di procedere a una loro “donazione indiretta”, anteponendo un conferimento delle medesime in regime di “realizzo controllato” ex art. 177 comma 2-bis del TUIR in una newco holding e procedendo poi alla donazione delle partecipazioni nella newco holding, può consentire di conseguire un risparmio di imposta ai fini dell’imposta sulle donazioni, rispetto al caso in cui si proceda “direttamente” alla stipula dell’atto di donazione delle partecipazioni.
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