Operazioni dolose da precisare per il nuovo amministratore
Non è possibile condannarlo per non aver provveduto agli omessi versamenti
Con la sentenza n. 47376/2022, la Cassazione ha precisato che, quando alcune operazioni dolose causative del fallimento, ex art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42, sono già state poste in essere al momento della nomina di un determinato soggetto alla carica di amministratore, ai fini della sua responsabilità per la fattispecie in questione è necessario verificare che un aggravamento del dissesto vi sia stato e che abbia contribuito a causare il fallimento.
Ai sensi dell’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42, la pena comminata per la bancarotta fraudolenta (da tre a dieci anni di reclusione) si applica anche quando gli amministratori abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le ricordate ...
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