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Chiusura della procedura in pendenza di giudizi con riparto prospettico

La mancanza attuale di somme non impedisce la chiusura laddove siano pendenti giudizi attivi

/ Tommaso NIGRO

Martedì, 3 gennaio 2023

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La disposizione in tema di giudizi pendenti, declinata, quanto al previgente sistema, dall’art. 118 del RD 267/42, è stata ripresa, con parziali modifiche, all’art. 234 del DLgs. 14/2019 dando soluzione ad alcune problematiche, seppur lasciando ancora irrisolto il nodo della possibilità di chiusura in presenza di attivo al momento nullo.

La norma è costituita, per quanto qui di interesse, dal disposto di cui all’art. 118 comma 2 del RD 267/42, a mente del quale “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi...”, pedissequamente replicato dal comma 1 dell’art. 234 del DLgs. 14/2019, nella parte in cui prevede il medesimo testo, sostituendo solo il n. 3) con la lett. c): dunque, con un presupposto ...

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