Chiusura della procedura in pendenza di giudizi con riparto prospettico
La mancanza attuale di somme non impedisce la chiusura laddove siano pendenti giudizi attivi
La disposizione in tema di giudizi pendenti, declinata, quanto al previgente sistema, dall’art. 118 del RD 267/42, è stata ripresa, con parziali modifiche, all’art. 234 del DLgs. 14/2019 dando soluzione ad alcune problematiche, seppur lasciando ancora irrisolto il nodo della possibilità di chiusura in presenza di attivo al momento nullo.
La norma è costituita, per quanto qui di interesse, dal disposto di cui all’art. 118 comma 2 del RD 267/42, a mente del quale “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi...”, pedissequamente replicato dal comma 1 dell’art. 234 del DLgs. 14/2019, nella parte in cui prevede il medesimo testo, sostituendo solo il n. 3) con la lett. c): dunque, con un presupposto ...
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