Le ragioni che giustificano il controllo a distanza fanno capo al datore di lavoro
L’Ispettorato del Lavoro richiama l’attenzione su una recente sentenza del TAR Lazio in materia di controllo a distanza ex art. 4 della L. 300/70
Il controllo fine a sé stesso, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano allo svolgimento della prestazione, attuato mediante sistemi di videosorveglianza, continua a essere vietato in ragione di quanto previsto dall’art. 4 della L. 300/70. Questo quanto ribadito dalla recente sentenza del TAR Lazio n. 15644 del 23 novembre scorso, sulla quale si è soffermato l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 7482/2022, con cui è stato dato risalto ai contenuti della pronuncia dei giudici amministrativi, sottolineando tanto la necessaria correlazione tra colui che chiede di essere autorizzato all’impiego di strumenti di controllo a distanza e il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante tali sistemi, quanto la conseguente
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