Lo stato di liquidazione non preclude la composizione negoziata
Sussiste incompatibilità solo se si ravvisa l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento
Al fine di esplicitare la possibilità per una società in liquidazione di accedere alla composizione negoziata per la soluzione della crisi, di cui al Titolo II del Codice della crisi (CCII) occorrono alcune premesse.
In primis, si può affermare che nulla osta a tale percorso con riferimento al requisito soggettivo, poiché la composizione negoziata è utilizzabile da tutte le realtà iscritte nel Registro delle imprese, inclusi gli imprenditori agricoli, senza limiti soggettivi “dimensionali” o preclusioni per un intervenuto status liquidatorio. Ne consegue che l’istituto è formalmente inibito solo alle società di fatto, a quelle irregolari e ai soggetti che si sono cancellati dal Registro delle imprese, anche se non è decorso un anno dalla cancellazione, non potendo tali soggetti
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