Avvisi bonari con dilazione sino a 20 rate trimestrali
Cancellato il riferimento alle otto rate
Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.
Questa forma di definizione è prevista dagli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97.
Gli importi possono sempre essere dilazionati ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97 senza la prestazione di alcuna garanzia.
Per quanto riguarda le rate, la dilazione, sino allo scorso anno, poteva avvenire:
- in un numero massimo di 8 rate trimestrali se gli importi non superavano i 5.000 euro;
- in massimo 20 rate trimestrali in caso
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