La revoca della scissione non consente il recesso
Alla spa non possono applicarsi le cause di recesso previste solo per le srl
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza del 12 luglio 2022, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in materia di recesso da una spa. Nel caso di specie, in particolare, il socio recedente era una srl.
Si afferma, innanzitutto, che l’art. 2437 comma 1 lett. d) c.c. si riferisce unicamente alla revoca, da parte dell’assemblea, dello stato di liquidazione inteso in senso tecnico giuridico (art. 2484 c.c.), quale accertato dagli amministratori, deliberato dall’assemblea o accertato giudizialmente, e non al mero mutamento dell’orientamento della maggioranza circa le scelte da perseguire rispetto alla attività sociale.
Tutte le ipotesi dell’art. 2497-quater c.c., legittimanti l’esercizio del diritto di recesso, inoltre, sono da considerare dettate a tutela
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