Esenzione mantenuta per gli investimenti in OICR
Le nuove regole sulle plusvalenze immobiliari non dovrebbero applicarsi alle quote di fondi
Con l’introduzione, da parte della L. 197/2022, dell’art. 23 comma 1-bis del TUIR e dell’art. 5 comma 5-bis del DLgs. 461/97, si ampliano i casi in cui l’Italia può esercitare il proprio potere impositivo sulle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti con la cessione di partecipazioni in società ed enti il cui valore deriva per oltre il 50% da beni immobili situati in Italia.
Poiché la nuova disciplina utilizza l’espressione “partecipazioni in società ed enti”, si è posto il dubbio se essa possa applicarsi anche alle plusvalenze relative a quote o azioni di OICR. Se così fosse, le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni di OICR immobiliari italiani o esteri il cui valore sia prevalentemente riconducibile a immobili italiani sarebbero ...
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