Incerta la natura del termine per regolarizzare il contributo unificato
Difficile ipotizzare la decadenza dell’azione di recupero per inosservanza del termine
La verifica del corretto versamento del contributo unificato compete alla segreteria della Corte di giustizia tributaria, la quale può invitare la parte a regolarizzare la propria posizione ma non può rifiutare di ricevere l’atto per questo motivo.
Dal punto di vista sanzionatorio, per effetto del combinato disposto degli artt. 16 del DPR 115/2002 e 71 del TUR, il mancato pagamento, nei termini, del contributo unificato atti giudiziari è sanzionato in una misura che va dal 100% al 200% dell’imposta.
L’art. 248 del DPR 115/2002 dispone che, successivamente al riscontro dell’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, l’ufficio presso il magistrato ove pende la causa, entro 30 giorni dal deposito dell’atto soggetto a contributo, notifica al contribuente
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