Valutazione dell’imposta evasa oltre ogni ragionevole dubbio
Il giudizio penale è autonomo, ma non si può prescindere dalle specifiche regole della legislazione fiscale per determinare e quantificare l’imponibile
Nei procedimenti per un reato tributario, il giudice penale non è vincolato ai risultati degli accertamenti sui redditi effettuati ai sensi degli artt. 38, 39, 41 del DPR 600/73, né ai criteri di giudizio previsti dalla legislazione fiscale e civilistica, essendo suo preciso dovere ricostruire in modo autonomo e con le regole proprie del processo penale i fatti che danno luogo a responsabilità penale. Ciò non significa che in sede penale si possa prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per determinare e quantificare l’imponibile dell’imposta sui redditi e quella sul valore aggiunto (e dunque l’imposta evasa): cambia la regola di giudizio, non la regola da applicare. La diversa regola di giudizio può condizionare l’ambito di applicabilità
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