Obbligo a offrire in acquisto le quote con qualificazione dubbia
Secondo la Corte d’Appello di Torino si configura come recesso ma la soluzione è criticata in dottrina dal momento che manca la volontarietà di exit
Si ipotizzi che nel contesto di un piano di incentivazione dei dirigenti di una banca (banca Alfa) si preveda, tra l’altro, l’attribuzione ad essi, ad un prezzo vantaggioso (inferiore a quello proporzionale al patrimonio netto), di quote di una srl (la Beta srl), che è titolare del 23% circa della banca Alfa e che, in forza di un patto di sindacato con altri istituti di credito, è in grado di controllare la stessa.
Lo statuto di Beta srl riporta questa clausola: “Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detentori di una quota di partecipazione minoritaria di Beta srl prestino anche la propria attività lavorativa per Beta srl ovvero per le società controllate da e/o collegate a quest’ultima e detta attività cessi per qualsiasi ragione o causa, i soci come sopra ...
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