Valore fiscale dell’avviamento con trattamento diverso per cedente e conferente
Per l’Agenzia, nel conferimento tale valore residuo non si trasferisce in capo alla conferitaria con l’azienda cui afferisce, ma resta in capo al conferente
Nel caso di cessione di un’azienda, il residuo valore fiscale dell’avviamento concorre a formare la plusvalenza imponibile in capo al cedente.
La questione può considerarsi ormai pacifica anche nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, dopo essere stata affrontata in termini generali dalla C.M. 17 maggio 2000 n. 98 (§ 1.5.1) e ulteriormente ribadita, con riguardo al caso di un avviamento che era già stato completamente ammortizzato sul piano contabile, ma che presentava un residuo valore fiscale non ancora dedotto, dalla risposta a interpello 20 gennaio 2023 n. 109.
Ciò che rileva, ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile da cessione d’azienda, è il residuo costo fiscalmente riconosciuto dell’avviamento alla data di perfezionamento della cessione,
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