Valore fiscale dell’avviamento con trattamento diverso per cedente e conferente
Per l’Agenzia, nel conferimento tale valore residuo non si trasferisce in capo alla conferitaria con l’azienda cui afferisce, ma resta in capo al conferente
Nel caso di cessione di un’azienda, il residuo valore fiscale dell’avviamento concorre a formare la plusvalenza imponibile in capo al cedente.
La questione può considerarsi ormai pacifica anche nella prassi dell’Agenzia
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