Permane la legittimazione del fallito nella revocatoria del fondo patrimoniale
La perdita della capacità processuale è limitata a tutela della massa dei creditori
Nel giudizio avente a oggetto l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse anche dell’altro coniuge, quale beneficiario, a partecipare al giudizio (Cass. nn. 5768/2022 e 8447/2023).
Ciò in ragione della natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e della necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito.
Con riferimento al caso in cui, come nella specie, l’azione promossa dal creditore abbia a oggetto un fondo ...
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