Possibile la confisca 231 in caso di erogazioni pubbliche
I giudici di legittimità ripercorrono i principi ormai consolidati in tema di confisca diretta e di confisca per equivalente del profitto del reato
Il tema della confisca del profitto di reato nei confronti delle persone giuridiche è disciplinato dall’art. 19 del DLgs. 231/2001 ed è stato oggetto di diverse, e molto note, pronunce giurisprudenziali.
Il sistema sanzionatorio delineato dal DLgs. 231/2001 qualifica espressamente la confisca come una delle sanzioni principali (art. 9 comma 1 lett. c). La natura di sanzione principale, che la differenzia dalla confisca prevista nel codice penale, è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. nn. 26654/2008 e 11170/2015).
Con due sentenze depositate ieri, la n. 30601 e la n. 30604, la Corte di Cassazione torna sul tema in relazione alla confisca conseguente alla commissione del reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), così come richiamato dall’art.
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