Responsabilità penale dell’importatore con lo sdoganamento di sostanze vietate
L’operatore deve accertarsi della conformità con la normativa comunitaria prima che il prodotto entri nella sua materiale disponibilità
La responsabilità penale dell’importatore sorge all’atto di sdoganamento del prodotto, qualora tale prodotto non sia in linea con le restrizioni all’importazione di sostanze chimiche di cui al Reg. Ue 1907/2006. La conformità alla normativa unionale va, pertanto, accertata prima che la merce sia immessa in consumo all’interno dell’Ue.
È questo il principio enunciato dalla Cassazione, chiamata a pronunciarsi con la sentenza n. 25618/2022 su una fattispecie in cui un imprenditore aveva immesso sul mercato una sostanza vietata: si trattava, nello specifico, di stick di colla contenenti uno specifico componente non conforme all’art. 69 del Reg. 1907/2006.
I giudici di legittimità hanno stabilito che “l’immissione sul mercato di un prodotto pericoloso ...