Lecito recarsi a una partita di calcio durante la malattia
Ciò vale nella misura in cui tale attività non peggiori lo stato patologico del lavoratore
Lo svolgimento di un’altra attività lavorativa o di un’attività extralavorativa da parte del dipendente durante il periodo in cui è assente da lavoro per malattia non costituisce, di per sé, una circostanza idonea a giustificare il licenziamento quando l’attività svolta non sia tale da far presumere l’inesistenza della malattia o, comunque, non sia idonea ad aggravare la malattia stessa o a ritardare la guarigione e, di conseguenza, il rientro in servizio del lavoratore.
In caso contrario, il licenziamento rappresenta una misura legittima, in quanto il comportamento tenuto dal lavoratore, in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.) nonché degli obblighi di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), ...
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