Nel caso di irregolarità formali non chiamiamola «compliance»
Gentile Redazione,
con rammarico devo constatare come l’Agenzia delle Entrate non perda tempo per fare cassa sulla pelle dei contribuenti, fondando la pretesa su irregolarità formali.
Tenendo conto del numero incalcolabile di fatture elettroniche è chiaro che non mancano tardivi invii, causati anche dalla complessità del sistema; infatti, continuiamo ad accettare supinamente di dover memorizzare “campi del file XML”, “codici natura”, “tipo documento”, “terzo intermediario”.
Il buon senso, ma anche lo Statuto del contribuente, rendono non sanzionabili irregolarità meramente formali che non comportano perdite di gettito od ostacolo all’attività di accertamento.
Infine, teniamo anche conto della C.M. n. 180/98 che al § 13 ha ritenuto violazione “non sostanziale” la fattura emessa (cioè trasmessa) “con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza”, eliminando di fatto l’applicazione delle sanzioni proporzionale per la gran parte della tardività.
Richiamando l’esempio evangelico della pagliuzza e della trave nell’occhio, mi pare che calzi bene alla situazione.
A mio modesto avviso è ora che l’Agenzia cambi atteggiamento e diventi davvero collaborativa, non solo con noi professionisti qualificati ma con gli onesti contribuenti. Per favore non chiamiamola “compliance” in questo caso...
Alberto Cobelli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia