Ultima rata rilevante per il termine di notifica della cartella
Non conta che la decadenza sia dovuta alla seconda rata del piano
Può succedere che un contribuente, ricevuto un processo verbale di constatazione con rilievi per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, abbia presentato l’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 218/97, chiedendo la dilazione delle somme dovute per la definizione in 16 rate trimestrali, numero massimo di rate previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs. 218/97 per tale importo.
Nel caso in cui, dopo il pagamento della prima rata avvenuto nel mese di gennaio 2016, quelle successive non siano state pagate, la definizione si è perfezionata, in quanto l’art. 9 del DLgs. 218/97 subordina il perfezionamento al versamento delle somme pattuite, o della prima rata, da eseguire entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
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