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IMPRESA

Per la manipolazione del mercato basta il pericolo

Il termine di prescrizione della violazione amministrativa inizia a decorrere dal momento della comunicazione idonea a influenzare il mercato

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 30 marzo 2023

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8825, depositata ieri, ha precisato che la fattispecie di manipolazione del mercato (ex art. 187-ter del DLgs. 58/1998), realizzata mediante la semplice diffusione di una notizia falsa, costituisce illecito di natura istantanea – di mera condotta e di pericolo – che si consuma con la diffusione della notizia stessa, a condizione che essa sia in concreto idonea a influenzare l’andamento del mercato del titolo al quale essa si riferisce.

All’epoca dei fatti, l’art. 185 comma 1 del DLgs. 58/1998 puniva con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da ventimila a cinque milioni di euro chiunque diffondesse notizie false o ponesse in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione ...

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