Le clausole di price adjustment e di indemnity operano su piani differenti
Nel contratto di cessione di partecipazioni, le prime configurano un meccanismo fisiologico, le seconde patologico
Nella cessione di partecipazioni sociali, è valida la clausola che prevede che il prezzo sia adeguato in considerazione delle sopravvenienze passive della società target accertate dopo la cessione, ma per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9347, depositata ieri.
Il caso esaminato aveva ad oggetto un contratto di cessione di quote, con pagamento rateale del prezzo. L’accordo conteneva una clausola di garanzia con cui le parti convenivano che eventuali situazioni debitorie della società le cui quote costituivano oggetto di cessione “nei confronti del Ministero dell’Economia, del Ministero del Welfare,
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