Entro fine mese la definizione degli atti definitivi dal 2 gennaio al 15 febbraio
Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18
L’art. 17 del DL 34/2023 ha sancito che gli avvisi divenuti definitivi dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023 sono definibili mediante la c.d. acquiescenza rinforzata (art. 1 commi 180 e 181 della L. 197/2022) entro il termine perentorio del 30 aprile 2023 (si fa riferimento ai trenta giorni dall’entrata in vigore del DL 34/2023, quindi dal 31 marzo 2023).
Per effetto dell’art. 1 comma 180 della L. 197/2022, gli atti suscettibili di essere definiti in acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, e quelli notificati sino al 31 marzo 2023, possono essere definiti con riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate.
Si tratta di una sorta di acquiescenza rinforzata, che si differenzia rispetto alla ordinaria in quanto le sanzioni sono ...
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