Niente obbligo di smaltimento rifiuti per la curatela fallimentare
Resta salva l’ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile all’operato del curatore
Con la sentenza n. 733 del 24 marzo 2023 il TAR della Lombardia, intervenuto in materia di obblighi ambientali di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del DLgs. 152/2006, ha escluso la responsabilità della curatela fallimentare per difetto del presupposto della “detenzione” dell’area su cui i rifiuti insistono.
Il Collegio giunge a tale conclusione aderendo all’indirizzo recentemente inaugurato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, che, nel precisare i presupposti necessari per la permanenza in capo alla curatela fallimentare degli obblighi ambientali ai sensi dell’art. 192 del DLgs. 152/2006, ha anzitutto escluso che il curatore possa essere qualificato come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti,
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