L’istanza di liquidazione giudiziale non preclude la proroga della domanda in bianco
Necessaria una valutazione in concreto sulla fondatezza dell’istanza liquidatoria
L’art. 44 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 contempla la possibilità di prorogare il termine per il deposito degli atti e documenti, finalizzati alla proposta di concordato preventivo, all’omologazione degli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione ex art. 64-bis del DLgs. 14/2019, solo su istanza del debitore, “in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale”.
Stante la formulazione della norma, la pendenza di un’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale è, per sé sola, ostativa alla concessione della suddetta proroga e in tal senso si pone anche la Relazione illustrativa del DLgs. 14/2019, che individua la ratio della disciplina nell’intento di scoraggiare un ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41