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Sabato, 30 settembre 2023 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Va introdotto un obbligo di preventivo contraddittorio generalizzato

Venerdì, 2 giugno 2023

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Gentile Redazione,
il SIC ritiene sia necessario modificare le norme attualmente presenti del DPR 600/73 e nel DLgs. 218/97 coordinandole con i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) prevedendo un obbligo di contraddittorioin via generalizzata” a carico dell’Amministrazione finanziaria a pena di nullità di qualsiasi atto impositivo (all’infuori dei controlli automatizzati), prescrivendo l’introduzione di una disposizione generale unica che disciplini in modo omogeneo l’istituto del contraddittorio indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo.

Occorre fissare un termine congruo a favore del contribuente per la presentazione di osservazioni difensive, prevedendo altresì l’obbligo per l’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente. Nell’ambito della semplificazione è opportuno che tale termine sia il medesimo per qualsiasi tipologia di tributo (diretto, indiretto o locale) e che la procedura di contraddittorio e motivazione degli atti sia la medesima per qualsiasi Amministrazione dello Stato (per i tributi nazionali) o Ente locale (per i tributi locali).

In termini pratici, si potrebbe pensare all’inserimento di una norma generale, nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente, che preveda, in caso di verifica fiscale (sia essa in loco o “a tavolino”), la consegna di un processo verbale conclusivo delle attività svolte, che compendi le risultanze della verifica fiscale, anche quando essa è stata svolta presso gli uffici finanziari a seguito di inviti e questionari.

All’obbligo generalizzato di informare il contribuente sulle risultanze della verifica, dovrà fare seguito il riconoscimento della facoltà di presentare (entro il termine, ad esempio, di 60 giorni) le osservazioni difensive. Tali osservazioni non dovranno essere solo “valutate” dall’Ufficio, ma l’Ufficio dovrà specificamente motivare l’atto in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.

La mancata consegna del verbale dovrà essere sanzionata a pena di nullità del successivo atto impositivo. Pertanto, gli avvisi di accertamento non potranno mai essere emanati prima dello spirare del termine previsto per la presentazione delle memorie.


Giuseppe Guida
Sindacato italiano Commercialisti


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