Il cessionario d’azienda non è tenuto a rispondere dei debiti pregressi
Pur in assenza di procedure competitive vale la deroga ex art. 2560 c.c.
Con la sentenza n. 16311 depositata ieri, la Cassazione è intervenuta sul tema della responsabilità per i debiti pregressi afferenti all’azienda trasferita nell’ambito di una procedura concorsuale, escludendo che il cessionario sia tenuto a risponderne, in deroga all’art. 2560 comma 2 c.c. e salva diversa pattuizione tra le parti.
Tale deroga, peraltro, prescinde dalla modalità con cui è stata realizzata la cessione: non rileva, infatti, che la vendita segua l’esperimento di una procedura competitiva ovvero sia stata realizzata a seguito di un accordo transattivo stipulato con la curatela, previo parere favorevole del comitato dei creditori e del giudice delegato.
Nel caso di specie, la pronuncia muove dall’opposizione del creditore del fallito che, in forza di decreto ...