Bancarotta documentale al prestanome solo se conosce lo stato delle scritture contabili
Non basta il mero fatto di ricoprire formalmente l’incarico gestorio
La Cassazione, nella sentenza n. 28257/2023, analizza la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale in presenza di una amministrazione di fatto.
La fattispecie in questione (ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 del RD 267/42) presenta due distinte ipotesi con profili soggetti differenti.
A ciò, osserva la Suprema Corte, non corrisponde una sostanziale diversificazione nell’onere probatorio in capo all’accusa, ma è comunque necessario escludere la presenza di un atteggiamento psicologico di mera superficialità; considerato che, in tal caso, verrebbe integrato l’atteggiamento psicologico del diverso, e meno grave, reato di bancarotta documentale semplice.
Anche in relazione all’ipotesi correlata alle modalità di tenuta delle scritture contabili, l’affermazione
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