Per gli enti filantropici bilancio sociale obbligatorio solo al superamento di un milione di euro di entrate
Con la nota n. 8017/2023, il Ministero del Lavoro ha precisato che, per gli enti filantropici, l’obbligo di redazione del bilancio sociale e di deposito presso il RUNTS sorge nel solo caso di superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 del DLgs. 117/2017, ossia un milione di euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.
Tale disposizione a carattere generale trova infatti applicazione anche con riguardo agli enti filantropici e non è derogata dalla disciplina speciale per essi dettata dal Codice del Terzo settore (artt. 37-39). L’art. 39 del DLgs. 117/2017 specifica solo il contenuto che deve avere il bilancio sociale degli enti filantropici rispetto agli altri ETS, ma non interviene sulla regola generale in tema di soggetti obbligati alla redazione del documento (“Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche”).
Ciò a differenza di quanto avviene per le imprese sociali, per le quali l’art. 9 comma 2 del DLgs. 112/2017 prevede l’obbligo di di redazione e approvazione del bilancio sociale in capo a tutte le imprese sociali, indipendentemente dalle loro dimensioni.
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