Il legame tra i soggetti coinvolti non legittima la rettifica del valore doganale
Il valore di transazione non può essere disconosciuto per il solo fatto che sussista un collegamento tra venditore extra-Ue e acquirente/importatore
Con le ordinanze nn. 11542 e 11592 del 3 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che il valore di transazione, quale criterio primario per la determinazione del valore in dogana delle merci, non può essere disconosciuto in ragione della semplice sussistenza di un collegamento tra venditore extra-Ue e acquirente/importatore, senza un’adeguata valutazione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell’operazione.
Le pronunce hanno ribadito le condizioni e le modalità con cui l’Agenzia delle Dogane può procedere alla rettifica del valore doganale delle merci, dichiarato in importazione.
Nel caso in esame, l’Ufficio aveva disconosciuto il valore doganale delle merci dichiarato dalla società importatrice, sull’assunto che lo stesso dovesse considerarsi
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