Limiti al potere di sospensione della vendita nella procedura concorsuale
L’offerta in aumento non dimostra che il prezzo di aggiudicazione è inferiore a quello «giusto»
La Cassazione, con ordinanza n. 22570 depositata ieri, è ritornata sui limiti del potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita nella procedura concorsuale.
In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, in particolare, rileva l’art. 108 del RD 267/42, richiamato in ambito concordatario nei limiti di compatibilità dall’art. 182 comma 5 del RD 267/42, che attribuisce al giudice delegato il potere discrezionale di sospendere le operazioni di vendita, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati (e previo parere del comitato), qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, nonché, su istanza degli stessi soggetti, di impedire la vendita, anche dopo l’aggiudicazione, “quando il prezzo offerto risulti notevolmente
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