Tutela indennitaria nel recesso ad nutum intimato con patto di prova nullo
Confermata la residualità della tutela reintegratoria in ipotesi di recesso riconducibili al licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20239, depositata ieri, si è pronunciata in materia di recesso datoriale ad nutum intimato sulla base di un patto di prova, rivelatosi nullo, affermando che, laddove il licenziamento non sia riconducibile ad alcuna ipotesi di cui all’art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2015, la tutela applicabile al lavoratore è unicamente di natura indennitaria.
Alla base della sentenza in commento, vi era il licenziamento irrogato a una dipendente motivato dal datore di lavoro in ragione del mancato superamento del periodo di prova.
I giudici del merito, sia in primo grado che in appello, escludevano l’esistenza di un motivo illecito determinante il licenziamento oggetto di causa, accertando la nullità del patto di prova, apposto al contratto intercorso tra le ...
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