«Raddoppio» del Fisco sulla territorialità italiana dei diritti di immagine
Nel caso Cristiano Ronaldo i giudici tributari legano la tassazione alla residenza della persona e non al luogo di sfruttamento
La sentenza n. 219/2/23 della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte è intervenuta sul trattamento dei compensi derivanti da sfruttamento del diritto di immagine nell’ambito del regime dei neo-residenti di cui al 24-bis del TUIR.
La fattispecie presa in considerazione dai giudici di seconde cure riguarda il noto calciatore Cristiano Ronaldo, che aveva trasferito la residenza in Italia a partire dal periodo di imposta 2019.
La questione controversa verte sulla fonte estera dei redditi percepiti a fronte dello sfruttamento dei diritti di immagine in applicazione del criterio della residenza estera del pagato previsto dall’art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR, nel presupposto che i redditi in questione fossero qualificabili tra i redditi derivanti dallo sfruttamento di opere
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