Incerta la sospensione della delibera di approvazione del bilancio
Il rimedio cautelare potrebbe essere concesso anche per le delibere «autoesecutive»
Ai sensi dell’art. 2378 comma 3 c.c., chi impugna una delibera assembleare può domandare all’autorità giudiziaria la sospensione della sua “esecuzione”.
Si tratta di un rimedio cautelare teso a evitare che, nelle more del giudizio di merito, l’impugnante subisca comunque un pregiudizio a causa della delibera impugnata.
Atteso che la norma in considerazione fa riferimento all’“esecuzione” della delibera e non alla sua “efficacia”, ci si è interrogati circa la possibilità di sospendere le delibere c.d. “autoesecutive”; ossia quelle delibere a contenuto organizzativo, di per sé insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto le stesse producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva (come, per esempio, le delibere
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