Niente sospensione feriale dei termini per le osservazioni al PVC
Si tratta di un termine che ha rilevanza solo amministrativa
L’art. 1 della L. 742/69 dispone che, salvo i casi espressamente indicati, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative sia sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
Circa il computo dei termini si consideri che l’inizio del termine processuale, laddove dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, è differito al suo termine, ovvero al 31 agosto. Nell’ipotesi in cui, invece, il termine abbia iniziato a decorrere prima del periodo di sospensione e, dunque, prima del 1° agosto, lo stesso rimane sospeso per tutto il periodo feriale di 31 giorni e ricomincia a decorrere al suo termine e, quindi, dal 1° settembre incluso. Per quanto riguarda i termini “a ritroso”, come il deposito di documenti
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