Necessaria un’effettiva ingerenza profittatrice per l’interesse privato del curatore
Il curatore «prende interesse» se, nello svolgimento dell’incarico, sfrutta il suo ufficio per un interesse privato
Con la sentenza n. 33878 depositata ieri, la Cassazione si è soffermata diffusamente sul reato di interesse privato del curatore e del commissario giudiziale, fissandone i limiti di applicazione con riferimento sia agli ambiti fallimentari (oggi di liquidazione giudiziale) che a quelli delle procedure concordatarie.
Oggetto del ricorso, in via cautelare, era il decreto di sequestro preventivo per i reati, oltre che di peculato e autoriciclaggio, di interesse privato del curatore; fattispecie, quest’ultima, trasferita dall’art. 228 della previgente L. Fall. all’art. 334 del CCII, con la sola sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”. Secondo l’ipotesi di accusa, gli indagati avevano ideato e realizzato un sofisticato sistema ...
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