Imprese sottosoglia assoggettabili alla liquidazione giudiziale di gruppo
Prevale l’opportunità di una gestione unitaria dell’insolvenza
Con la sentenza n. 58/2023 il Tribunale di Catania, a seguito del ricorso promosso ex art. 287 comma 5 del DLgs. 14/2019 (CCII) dai curatori di un gruppo di imprese già sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di gruppo prevista dall’art. 287 comma 1 del CCII, allo scopo di assoggettare alla stessa disciplina anche le imprese del gruppo “minori” o “sottosoglia”, ha esteso la liquidazione giudiziale di gruppo anche a tali imprese.
I curatori hanno agito ai sensi dell’art. 287 comma 5 del CCII, secondo cui “quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo
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