Con flussi finanziari contrattuali rinegoziati ricalcolo del valore contabile lordo
L’utile o la perdita derivante da tale modifica va rilevata a Conto economico
Il § 5.4.3 dell’IFRS 9 prevede che qualora i flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria siano rinegoziati (o modificati), e tale rinegoziazione non comporti l’eliminazione contabile dell’attività finanziaria, l’entità deve ricalcolare il valore contabile lordo dell’attività finanziaria, rilevando conseguentemente a Conto economico l’utile o la perdita derivante da tale modifica.
In estrema sintesi, nel caso di rinegoziazioni considerate non significative, si procede alla rideterminazione del valore lordo attraverso il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari conseguenti alla rinegoziazione, al tasso originario dell’esposizione. Nell’ipotesi di una perdita da rinegoziazione, dette modifiche determinano la rilevazione ...
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