Ravvedimento gratuito ma per pochi nella delega fiscale
Non si pagano sanzioni se muta la prassi e c’è obiettiva incertezza
Nell’art. 20 della L. 111/2023, la legge delega per la riforma fiscale, figura un criterio direttivo abbastanza di dettaglio che, in sintesi, prevede una sorta di ravvedimento operoso gratuito quando su di una determinata fattispecie vi è un mutamento di prassi.
Il criterio direttivo sancisce che i decreti delegati dovranno “escludere, in virtù dei principi di cui all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive
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